Art. 4.
(Poteri).

      1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria.
      3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti

 

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o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità che la domanda sia riproposta.
      4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o a inchieste in corso.
      5. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.
      6. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.